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Nonni: obbligo di mantenimento nipoti

Nonni: obbligo mantenimento nipoti

I nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti.

E’ noto che il numero delle separazioni e dei divorzi è in aumento, come è noto che la crisi della famiglia si riverbera inevitabilmente sul tenore economico della famiglia divisa, che impoverita si disgrega ulteriormente. Non è altrettanto noto che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio di solidarietà che viene coniugato in modo diverso e che consente di porre, per certi versi, rimedio ad alcuni effetti negativi conseguenti alla crisi familiare. Espressione del principio di solidarietà è lo stesso riconoscimento al coniuge divorziato dell’assegno di divorzio, quando ormai il vincolo coniugale risulta sciolto, tanto che, in questo caso, si parla di solidarietà post-coniugale.

Quindi, esistono una serie di disposizioni legislative, che sono ispirate da tale principio di solidarietà.

Ma quale è il senso di questa parola?

Nel vocabolario italiano si rinviene la seguente definizione : “Rapporto di comunanza tra i membri di una collettività pronti a collaborare tra loro e ad assistersi a vicenda”.

La famiglia, comprensiva delle rispettive famiglie d’origine dei coniugi, rappresenta una piccola comunità, la cellula della società, ed i suoi membri dovrebbero, anche in caso di disgregazione del nucleo principale, fondato dai genitori, rimanere uniti (seppur divisi) per proteggere e tutelare la prole, che costituisce la componente più debole del microcosmo familiare.

In quest’ottica deve inquadrarsi l’obbligo degli ascendenti (contemplato dall’art. 316 bis c.c.), di pari grado di entrambi i genitori, di provvedere, solo in via sussidiaria e dunque succedanea rispetto ai coniugi (separati divorziati o semplicemente inadempienti), al mantenimento dei nipoti, fornendo ai genitori di quest’ultimi, i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli.

I genitori hanno l’obbligo primario ed integrale di mantenere ed istruire la prole, con tutte Ie proprie risorse patrimoniali e reddituali, sfruttando la propria capacità di lavoro, fermo restando il contributo di ciascuno, proporzionalmente alle proprie condizioni economiche, i nonni ( ascendenti), invece hanno un obbligo sussidiario e succedaneo a quello dei genitori.

Nella realtà concreta i nonni, nella maggior parte dei casi, già svolgono un ruolo fondamentale di supporto alle famiglie in crisi, ma non mancano situazioni in cui la separazione del proprio figlio o figlia, viene vissuta come una separazione anche dai nipoti. Il dolore per la separazione si tramuta in rancore, che allontana e divide, e complica la crisi familiare già di per sé dolorosa. Sebbene in questi frangenti sia difficilmente immaginabile una soluzione giudiziale, resta il fatto che gli adulti, siano essi i genitori o i nonni, hanno precisi doveri nei confronti della prole della famiglia in crisi, doveri che vanno adempiuti senza ma, e senza se.

La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di concorso degli ascendenti contemplato dall’art. 316 bis c.c. deve ritenersi sussistente, non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, rna anche in quello di omissione volontaria da parte di entrambi o di uno solo di essi, laddove l’altro non sia in grado di provvedervi da solo. La ratio della norma è quella di salvaguardare, con la necessaria celerità ed in modo assoluto, i minori. In realtà lo stesso vale anche per i maggiorenni studenti non economicamente autosufficienti, essendo fondamentale che venga garantito il diritto della prole a ricevere una istruzione ed educazione adeguata e rispettosa delle proprie inclinazioni (La Cassazione ha confermato che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica di questi ultimi, Sez. 6-1, n. 17738/2015, Bisogni, Rv. 636835.).

Il carattere subordinato dell’obbligazione dei nonni rispetto a quella dei genitori comporta poi, che l’obbligo nei confronti dei nonni può essere azionato solo dopo che si sia vanamene agito nei confronti dei genitori.

L’azione nei confronti dei nonni si propone con ricorso da presentarsi innanzi al Tribunale, con un procedimento che ricalca quello del ricorso per ingiunzione di pagamento. Il ricorso può essere presentato da chiunque vi abbia interesse, e può prevedere una richiesta di ingiunzione nei confronti dei nonni o nei confronti del terzo debitore di questi ultimi. Il decreto emesso dal Tribunale in accoglimento della richiesta formulata, è provvisoriamente esecutivo, e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale nel solo caso in cui le pretese formulate vengano fatte valere nei confronti dei soli nonni. Nel caso in cui invece la richiesta di ingiunzione venga rivolta nei confronti del terzo debitore dei nonni, il decreto emesso dal Tribunale non potrà costituire titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dei nonni.

Il decreto sebbene provvisoriamente esecutivo potrà essere impugnato nelle forme dell’opposizione al decreto ingiuntivo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del medesimo. Si apre in tal caso un giudizio ordinario con tutto ciò che comporta in termini di tempi e prosecuzione del giudizio.

Avv. Filomena Iervolino

 

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