Divorzio breve.
Modifiche alla precedente disciplina.
Gli interventi che hanno modificato, in maniera significativa, la disciplina della separazione e del divorzio (alias cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o scioglimento del vincolo coniugale civile) sono due: quello attuato con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, e quello realizzato con l’approvazione della la Legge 6 maggio 2015 n. 55, c.d. legge del divorzio breve .
Il D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 ha introdotto due nuove modalità per addivenire alla separazione personale e o al divorzio (alias cessazione degli effetti civili del matrimonio o allo scioglimento del vincolo).
Esattamente si tratta di due sole norme aventi ad oggetto lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la modifica di precedenti accordi, tali norme si rinvengono nell’ ambito di un più ampio provvedimento teso a semplificare i procedimenti e a deflazionare il carico giudiziale.
Tali nuove modalità sono:
- a)l’accordo dei coniugi assunto davanti all’ Ufficiale di Stato Civile, di cui all’ articolo 12 L. 162/2014;
- b)la negoziazione assistita, di cui all’ articolo 6 L. 162/2014.
L’ accordi dei coniugi assunti davanti all’Ufficiale di Stato civile, di cui all’articolo 12 L.,
può avere luogo solo nei casi di :
- –separazione consensuale;
- –divorzio in forma congiunta;
- –modificazione condivisa di precedenti condizioni di separazione o divorzio.
E solo se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) l’assenza di figli minori o incapaci oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti;
- b) la mancanza di “patti di trasferimento patrimoniale”.
Condizioni che, peraltro, devono risultare espressamente dal testo dell’accordo, con la forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art 46 DPR 445/2000.
La Negoziazione Assistita, di cui all’ articolo 6 L. 162/2014.
Laddove sussista anche solo una delle condizioni preclusive a procedere con l’accordo di cui all’ art 12 L. 162/2014, è consentito alle parti procedere mediante negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 della normativa stessa. In questo caso è richiesto l’intervento di almeno un avvocato per parte. I legali sono obbligati, prima di procedere, ad esperire un tentativo di conciliazione e, successivamente all’ assunzione dell’accordo, a trasmetterlo all’ Ufficiale dello Stato Civile, che provveda alla relativa pubblicità.
Nel caso in cui non vi siano minori o incapaci coinvolti, l’avvocato è tenuto a trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, in mancanza di irregolarità, rilascia nullaosta;
In caso di presenza di figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’accordo viene, invece, trasmesso al Procuratore della Repubblica, che valuta l’interesse dell’incapace ed autorizza oppure fissa udienza di comparizione delle parti nei successivi trenta giorni.
Anche in questo caso, l’accordo raggiunto in seguito alla convenzione “produce gli stessi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” che sarebbero intervenuti a definire i relativi procedimenti.
La normativa testè illustrata sembrerebbe, non coinvolgere in alcun modo l’attività notarile. Eppure l’intervento del pubblico ufficiale è testualmente richiesto, ai sensi dell’art 5, comma 3, L. 162/2014, per autenticare le sottoscrizioni dell’accordo dei coniugi raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, qualora con detti accordi si concludano contratti o si compiano atti soggetti a trascrizione.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 2657 c.c., sono titoli per la trascrizione gli atti pubblici, le scritture private autenticate o le sentenze. Ergo, quanto meno l’autentica notarile è necessaria per la trascrizione di siffatto accordo, già in base alla disciplina codicistica. L’intervento del Notaio è stato, dunque, esaltato dal provvedimento in commento, trattandosi dell’unico professionista/pubblico ufficiale perito nel campo delle transazioni e nella pubblicità immobiliari.
In realtà tale previsione ha finito per rendere priva di efficacia la negoziazione assistita come strumento deflattivo del carico giudiziario. Infatti, visto che l’art. 2657 c.c. prevede che le sentenze sono trascrivibili, le parti preferiranno, il ricorso all’ autorità giudiziaria, se, all’ atto della separazione o del divorzio, devono operare trasferimenti patrimoniali.
Il provvedimento di omologa dell’accordo delle parti, viene a tutti gli effetti parificato ad una sentenza, per cui il trasferimento immobiliare potrebbe essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari (alias Agenzia del territorio) senza che sia necessario l’intervento del notaio. Ciò implica il vantaggio di ridurre i costi della già onerosa separazione e/o divorzio, evitando di affrontare anche l’onere economico rilevante del compenso del Notaio.
Ciò va detto ben sapendo che in realtà le agevolazioni contemplate per il divorzio dall’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.74 (ed estese alla separazione tra i coniugi dalla Sentenza di Corte Costituzionale n.154/99 del 10 maggio 1999) sono, peraltro riferite anche agli onorari repertoriali notarili, come confermato dall’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili con nota del 12 aprile 2006.
Tuttavia, vi è la convinzione che il ricorso al Notaio, anche in materia di separazione e divorzio, sarà tutt’altro che gratuito.
Legge 6 maggio 2015 n. 55 : c.d. divorzio breve.
La Legge 6 maggio 2015 n. 55 ha introdotto il c.d. “divorzio breve”, consentendo ai coniugi di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale entro un anno in caso di separazione giudiziale oppure, addirittura, entro sei mesi in caso di separazione consensuale. Ai sensi dell’articolo 1 della normativa in commento, in entrambi i casi il dies a quo coincide con la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.
La normativa reca, inoltre, una modifica all’art 191 c.c., in base alla quale lo scioglimento della comunione legale si determina nel momento in cui il Presidente del Tribunale fa venir meno la comunione spirituale e la condivisione della residenza familiare, autorizzando i coniugi a vivere separati, nel caso di separazione giudiziale, oppure dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale.
Quindi è necessario che i coniugi abbiano coscienza del momento in cui la comunione legale si scioglie. Infatti, laddove gli stessi ponessero in essere atti di acquisto o di vendita di beni comuni, prima dello scioglimento della comunione legale, si troverebbero nel primo caso ad acquistare beni che cadrebbero in comunione con l’altro coniuge, nel secondo caso ad alienare beni della comunione senza magari il dovuto assenso dell’altro coniuge. Spetterà al legale verificare che lo scioglimento nei singoli casi concreti abbia avuto luogo e informare adeguatamente i propri clienti al riguardo.
Avv. Filomena Iervolino