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Comunione ordinaria, comunione tra coniugi e condominio

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Comunione ordinaria, comunione tra coniugi e condominio

 

In questo articolo vorrei affrontare i tre istituti della comunione ordinaria, della comunione tra coniugi e del condominio,  sotto un angolo visuale particolare per porre in evidenza la predominanza delle eccezioni nella comunione tra coniugi e nel condominio.

Ma andiamo per ordine.

Nella comunione dei beni tra coniugi si parla di regime, un regime di acquisto, che determina che il bene acquistato anche da uno solo dei coniugi, cade in comunione. Questa particolarità del regime della comunione tra coniugi fa sì che il bene acquistato venga valutato nella sua interezza, come bene dei coniugi, senza distinzione di quote. La divisione pro quota avviene solo allo scioglimento della comunione tra coniugi, nei casi contemplati dalla legge. Quando ciò accade la comunione legale tra coniugi si trasforma in comunione ordinaria e i due coniugi sono come due comproprietari, cioè diventano titolari di una quota ideale del 50% del bene acquistato, e ciò anche nei rapporti con i terzi. Quindi se un creditore del coniuge, dopo lo scioglimento della comunione legale, vuole aggredire il bene di cui sono comproprietari i coniugi, lo può fare limitatamente alla quota del 50% del coniuge debitore, in quanto solo tale quota è a lui imputabile .

Sembrerebbe quindi che lo scioglimento della comunione legale tra coniugi e il subentro della comunione ordinaria, si traduca in un vantaggio e in una tutela per i nuovi comproprietari, il cui bene non potrebbe essere aggredito per un debito dell’altro coniuge, che potrà essere soddisfatto solo sul 50% della quota del coniuge debitore, con esclusione del restante 50 %.

In realtà questa regola che ripartisce i doveri tra i comproprietari non vale sempre, ed in particolare non vale per le spese condominiali. Infatti anche dopo lo scioglimento della comunione tra coniugi, questi ultimi sono obbligati in solido al pagamento delle spese condominiali, nel senso che il condominio può chiedere a ciascuno dei comproprietari ( cioè coniugi in comunione ordinaria) il pagamento dell’intero importo dovuto. Resta ferma la possibilità, per il coniuge che ha pagato, di agire in regresso nei confronti del coniuge inadempiente, ma nei confronti del condominio, i coniugi rispondono entrambi delle spese condominiali.

Da queste osservazioni emerge che gli istituti della comunione tra coniugi e del condominio, sono istituti forti, in grado di derogare alle regole che normalmente dovrebbero applicarsi all’istituto della proprietà.

Comunione tra coniugi e condominio dettano regole che mirano a contemperare interessi diversi: gli interessi del proprietario con quelli della famiglia, nel caso di comunione tra coniugi; gli interessi singolo proprietario con quello dei condomini, nel caso di condominio. Pertanto la necessità di attuare tale contemperamento tra due diverse esigenze consente di dettare delle deroghe al regime della proprietà.

Ne consegue che quando si incontrano gli istituti della comunione tra coniugi e il condominio bisogna adeguatamente valutare se l’interesse del proprietario finisca per confliggere con quello della famiglia o dei condomini.

Questi ultimi interessi avendo un rilievo superindividuale di solito prevalgono rispetto all’interesse del singolo proprietario .

Avv. Filomena Iervolino

 

 

 

 

 

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