Lo stop della Cassazione all’aiuto dei nonni?
In una recente ordinanza del 2 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un genitore.
Con tale ricorso il genitore, a fronte dell’inadempimento dell’altro, chiedeva ai nonni un contributo per il mantenimento della prole.
L’azione era stata proposta ai sensi dell’art. 433 c.c., che contempla il diritto agli alimenti di chi versa in stato di bisogno.
Pertanto, tale ordinanza non ha nulla a che vedere con quanto disposto dall’art. 316 bis c.c..
Tale norma infatti prevede a carico degli ascendenti un preciso obbligo di intervenire.
Gli ascendenti debbono fornire i mezzi sufficienti ai genitori che non sia in grado di provvedere al mantenimento della prole.
Trattasi anche in questo caso di una obbligazione sussidiaria e subordinata a quella dei genitori, tuttavia i presupposti sono diversi.
Nel caso contemplato dall’art. 433 c.c. ci troviamo di fronte ad un obbligo in primo luogo condizionato dall’esistenza di precisi presupposti.
Infatti è richiesto in primo luogo lo stato di bisogno dei genitori che dovrebbero provvedere.
In secondo luogo il contenuto dell’obbligazione è più ristretto rispetto a quello contemplato dall’art. 316 bis c.c. .
L’obbligazione ex art. 316 bis contempla il mantenimento della prole, che come è noto include, non solo l’obbligo alimentare, ma anche quello all’istruzione ed educazione della prole.
Appare evidente pertanto che nessuno stop all’aiutino dei nonni è stato posto dall’ordinanza in esame.
L’ordinanza in commento ha solo chiariti i limiti dell’obbligo alimentare dei nonni.
Obbligo che può sussistere solo se sono assenti altri soggetti obbligati, in primo luogo i genitori, o se quest’ultimi versano in stato di bisogno.
Nell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, la Corte ha precisato che il coniuge richiedente era nelle condizioni di poter provvedere da solo alla prole.
Pertanto, non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dell’obbligazione alimentare a carico dei nonni.
Trattasi di una ipotesi del tutto diversa da quella già trattata nel sito:
Resta sempre possibile quindi chiedere l’intervento dei nonni ex art. 316 bis c.c. nel caso in cui uno dei coniugi, non solo non possa, ma non voglia provvedere al mantenimento dei figli.
Nessuno stop dell Cassazione quindi all’aiutino dei nonni fondato sull’art. 316 bis c.c..
Ovviamente il genitore che richiede tale aiuto deve avere una situazione economica che non gli consenta di poter provvedere da solo al soddisfacimento dei bisogni del minore, configurandosi sempre l’azione ex art. 316 bis come una azione sussidiaria.
Avv. Filomena Iervolino