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Divorzio estero: riconoscimento in Italia

divorzio estero riconoscimento in Italia

Divorzio estero: riconoscimento in Italia

In particolare: lo Stato del New Jersey.

Il riconoscimento dei giudicati esteri extraeuropei, ha luogo in base a norme che dovrebbero contribuire a realizzare “l’uniformità” nella disciplina dei rapporti privati.

In Italia, fino al 1968, nessuna sentenza straniera poteva produrre effetti, senza prima essere sottoposta al particolare procedimento della delibazione.

Si tratta di un procedimento che «consiste nella verifica del provvedimento straniero, effettuata dalla Corte di Appello italiana, della presenza di alcune precise condizioni affinché il provvedimento possa produrre effetti in un ordinamento diverso da quello in cui è stato pronunciato».

Dal 1968 e fino al 1995, erano essenzialmente in vigore due strumenti atti a produrre il riconoscimento della decisione straniera:

  • il riconoscimento automatico, per le decisioni provenienti dagli Stati contraenti la Convenzione di Bruxelles del 1968, adottata in Italia l’1 febbraio 1973;
  • il procedimento di delibazione, previsto dal Codice di Procedura civile del 1942 (artt. 796 e ss.).

Nel 1995, la Legge n. 218 del 31 maggio, recante “la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, ha esteso il riconoscimento automatico a tutte le sentenze emesse da organi giurisdizionali stranieri europei ed extraeuropei, in ambito civile e commerciale, quale che sia l’ordinamento di provenienza.

Quindi la citata legge ha abrogato gli artt. 796 e ss. del Codice di Procedura civile, introducendo con l’art. 64, il riconoscimento delle sentenze straniere “senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento di delibazione”.

Ciò avviene quando:

  1. «il giudice estero, che ha pronunciato la sentenza, poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano»;
  2. “ l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa»;
  3. «le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge»;
  4. « essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata»;
  5. « essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato»;
  6. « non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero»;
  7. «le disposizioni del provvedimento straniero, non producono effetti contrari all’ordine pubblico».

Gli artt. 65 e ss. della Legge n. 218 /1995, indicano gli ambiti di applicazione del riconoscimento automatico.

Tra questi vi sono i provvedimenti della volontaria giurisdizione, cioè quelli relativi alla capacità delle persone, ai rapporti di famiglia e ai diritti della personalità.

La legge n. 218/1995, si applica tutte le volte in cui tra l’Italia ed un altro Stato non esista un diverso accordo, cioè una Convenzione internazionale.

Pertanto, considerato che l’Italia non ha stipulato alcuna Convenzione internazionale con lo Stato del New Jersey, per il riconoscimento delle sentenze emesse da tale Stato, trova piena applicazione la legge n. 218/1995.

Tale legge esclude che per il riconoscimento di una sentenza emessa dallo Stato del New Jersey sia necessario il procedimento di delibazione. 

Cioè si esclude il sindacato della Corte D’Appello italiana, volto a verificare l’osservanza di tutti i principi sanciti dall’art. 64 della legge 218/1995.

Tuttavia, sebbene operi il riconoscimento automatico del provvedimento straniero, e quindi della sentenza di divorzio, occorre che tale sentenza venga trascritta presso i registri di Stato civile del Comune ove le parti hanno contratto il proprio matrimonio.

La trascrizione della sentenza di divorzio straniera, la sua pubblicazione nei Registri di Stato Civile mediante pubblicità dichiarativa, rappresenta un onere per i soggetti interessati.

La sua omissione non pregiudica la validità dell’atto in sé, ma ulteriori situazioni riferibili allo stato della persona.

La trascrizione, infatti, ha una mera funzione di pubblicità: essa presuppone la sussistenza di una situazione di diritto sostanziale, ovvero di una situazione giuridicamente rilevante, che viene inserita negli appositi registri.

Difatti, quando due persone si uniscono in matrimonio, in seguito alla registrazione presso lo Stato Civile dell’atto di matrimonio, la condizione civile dei coniugi cambia.

Il loro stato civile da celibe (per l’uomo) e nubile (per la donna) diventa coniugato/a.

Inoltre, anche con la pronuncia del divorzio lo stato civile degli ex-coniugi subisce delle modifiche. Entrambi non saranno più coniugati, bensì di stato libero.

Affinché il provvedimento straniero relativo allo scioglimento del vincolo matrimoniale(divorzio) sia trascritto presso lo Stato Civile italiano, è necessario, innanzitutto, che il matrimonio sia stato precedentemente trascritto nei Pubblici registri italiani.

Se i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia, in seguito alla celebrazione, l’atto di matrimonio è stato trascritto automaticamente, nei Registri del Comune ove il matrimonio ha avuto luogo e in quelli di residenza degli sposi, se diversi.

La trascrizione nei Pubblici registri italiani delle sentenze straniere di divorzio è disciplinata oltre che dalla già citata legge del 1995 n. 218 anche dal D.P.R. 396/2000 .

Tale DPR tratta, in diversi articoli, la trascrizione degli atti provenienti da Autorità straniere.

In particolare, il D.P.R. 3 del novembre 2000 n. 396, all’art. 63, dispone che l’Ufficiale di Stato civile trascrive «le sentenze e gli atti con cui si pronuncia all’estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica, in qualsiasi modo, un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi»

Per procedere alla trascrizione in Italia della sentenza di divorzio emessa in New Jersey occorre espletare alcune formalità necessarie.

In primo luogo, il cittadino italiano, regolarmente residente all’estero, deve presentarsi agli Uffici dello Stato Civile del competente Consolato o della competente Ambasciata italiana della circoscrizione in cui è stato emesso il provvedimento.

Pertanto, la legge prevede che la richiesta di trascrizione dell’atto emesso da Autorità giurisdizionale straniera, deve essere presentata alla Rappresentanza diplomatica competente per la circoscrizione, in cui è stata pronunciata la sentenza, anche se il cittadino straniero non dovesse essere più residente in quel luogo.

Data la natura pubblicistica della trascrizione della sentenza straniera, questa «può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse oltre che dalla pubblica autorità».

Tale richiesta di trascrizione è trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile in Italia.

A ciò provvede l’Autorità diplomatica o consolare italiana della circoscrizione in cui è stato emesso il provvedimento (scelta consigliata), oppure può essere direttamente presentata dall’interessato.

Nella pratica, la procedura di trascrizione della sentenza straniera di scioglimento del vincolo matrimoniale risulta facilitata quando il Comune competente per la trascrizione riceve la documentazione necessaria direttamente dall’Autorità consolare o diplomatica presente sul territorio estero in cui l’atto ha avuto origine.

Quindi, il Comune italiano, funzionalmente dipendente dal Ministero degli Interni, riceve la richiesta attraverso gli Uffici dell’Autorità consolare o diplomatica.

Innanzitutto, la Rappresentanza diplomatica italiana all’estero, di norma, verifica che il provvedimento straniero di scioglimento del vincolo matrimoniale contenga una formula indicante il passaggio in giudicato.

Per presentare la domanda in vista dell’ottenimento del riconoscimento e per la trascrizione del divorzio, è necessario fornire all’Ufficiale di Stato Civile in Italia i seguenti documenti:

  1. la sentenza di divorzio in lingua originale, “apostillata” in sostituzione di quella legalizzata. Il New Jersey ha sottoscritto unitamente all’Italia, all’Aia, il 5 ottobre 1961, la Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, che solleva gli Stati dall’obbligo generale della legalizzazione. Tale Convenzione ha istituito il sistema dell’Apostille, ovvero si appone una «timbratura quadrata, scritta in lingua francese o nella lingua ufficiale dell’autorità», che è rilasciata «nel Paese aderente, attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante».Quindi per gli Stati che hanno aderito a tale Convenzione, e tra questi il New Jersey, è richiesta l’Apostille e non la legalizzazione;
  2. la relativa traduzione certificata conforme all’originale, eseguita da un traduttore di riferimento dell’Autorità diplomatica o consolare, o legalizzata da un traduttore giurato.

Per entrambi gli adempimenti, il cittadino italiano residente all’estero deve rivolgersi all’Ufficio consolare.

Difatti, il Ministero dell’Interno ha abilitato, alla certificazione di conformità all’originale, anche «le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato formato».

La traduzione in italiano deve riguardare l’integralità dell’atto giudiziario.

E’ l’Ufficiale dello Stato civile che procede all’eventuale riassunto della sentenza ai fini della trascrizione.

Oltre alla traduzione in lingua italiana, gli atti provenienti da ordinamenti stranieri, devono essere legalizzati.

In realtà ciò che viene legalizzata è la firma del traduttore.

Tuttavia, come già detto anche per la sentenza in originale, in virtù della Convenzione dell’Aia del 1961 ratificata anche dagli Usa, la legalizzazione è stata sostituita dal sistema dell’Apostille.

Ogni singolo Stato è quindi libero di stabilire se l’Apostille sia necessaria ed, eventualmente, quali tipologie di atti possono esserne sprovviste. Le Autorità competenti all’apposizione dell’Apostille sono indicate da ogni singolo Stato.

Una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, si presenta l’istanza di trascrizione di sentenza,all’Autorità diplomatica o consolare, che provvedere a trasmetterla al competente Comune italiano.

Il Comune italiano provvede alla trascrizione del provvedimento giurisdizionale, per dar luogo alla modifica dello status della persona, che da coniugato diventerà stato libero.

Tale trascrizione produce un aggiornamento dei dati relativi allo stato civile della persona.

Di conseguenza, il Comune competente per la trascrizione della sentenza di divorzio, è il Comune di registrazione dell’atto di matrimonio.

Tale Comune può anche non coincidere con l’attuale Comune di iscrizione AIRE.

Infine (terzo punto), affinché la sentenza di divorzio straniera, possa essere trascritta dall’Ufficiale di Stato Civile nei Pubblici registri italiani, deve rispondere ai requisiti prescritti dalla Legge n. 218/1995, art. 64.

In particolare, l’Ufficiale di Stato Civile, prima di procedere alla trascrizione nei Pubblici registri della sentenza di divorzio pronunciata all’estero, è tenuto a verificare che il provvedimento non sia contrario all’ordine pubblico e comporti l’irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale.

In caso contrario, deve rifiutare l’adempimento. Se ciò avviene, il soggetto interessato, per ottenere la trascrizione, deve rivolgersi, allora, alla Corte d’Appello italiana del luogo dove la sentenza dovrebbe essere trascritta per richiederne l’accertamento dei requisiti (art. 67 della Legge 218/1995).

Il principio dell’“ordine pubblico” previsto dalla legislazione italiana rappresenta uno strumento di tutela dell’armonia interna dell’ordinamento.

In realtà, si tratta di un principio largamente diffuso, previsto, anche dalle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale e recepito, anche, in quasi tutti i sistemi nazionali, compreso quello italiano.

Inoltre, la sentenza di divorzio deve rispettare tutti i requisiti contemplati dall’art. 64 della legge 218/1995.

Ciò, onde consentirne il riconoscimento e la trascrizione ad opera dell’Ufficiale di Stato civile del Comune italiano.

Avv. Filomena Iervolino

 P.S.

Per lo Stato del New Jersey:

Secretary of State; Assistant Secretary of State nj.gov/treasury/revenue/apostilles.shtml.

 

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