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Carta Docente

1.Le fonti normative

A seguito dell’entrata in vigore della legge 107/2015, nota anche come la riforma della Buona Scuola, è stata istituita la carta docente.

Trattasi di un beneficio rconomico, concesso in forma di bonus, agli insegnanti di ruolo, che possono sfruttarlo per il proprio aggiornamento professionale, così dispone l’art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107 .

La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per

l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.

La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».

Il successivo comma 122 statuisce che:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonché le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».

In attuazione dell’art. 1 comma 122, Legge del 13.07.2015 n. 107, al fine di definire i criteri, le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, veniva adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016 a far data dal 02.12.2016.

In particolare, il D.P.C.M del 23.09.2015 riconosceva il diritto a vedersi assegnata la Carta Docente ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali.

Al D.P.C.M. del 2015, segue quindi il D.P.C.M. del 28.11.2016 che ha previsto l’erogazione del contributo in favore dei soli docenti di ruolo con nuova esclusione del personale a tempo determinato.

Ed invero, l’art. 3, rubricato «Beneficiari della carta» statuisce che

«la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari» (comma 1).

Pertanto, in base alla disciplina sopra riportata, il Ministero dell’Istruzione ha riservato al solo personale docente a tempo indeterminato e non al personale docente a tempo determinato.

2.Sulla disparità di trattamento tra personale docente di ruolo e non di ruolo – Contrasto con gli Artt. 3, 35 E 97 Cost..

A fronte del chiaro tenore letterale della suddetta normativa, è evidente che sussiste una differenza di trattamento tra i docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato,

La formazione dei primi è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l’erogazione della Carta docente;

i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto – dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano invece destinatari di alcun sostegno economico.

Tale sistema formativo – come condivisibilmente sostenuto dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, appare collidere con

i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo,  sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A..

Invero, la differenziazione appena descritta collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”.

La superiore disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificata, né pare potersi sostenere la tesi per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell’obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, e ciò si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto.

Inoltre, l’irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all’art. 3, individuando tra i beneficiari della Carta anche «i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati» finisce col realizzare un vero proprio paradosso discriminatorio.

Cosicché vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale.

3. L’interpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza

Secondo l’unanime giurisprudenza, i superiori dubbi di costituzionalità possono essere superati attraverso un’interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della Carta docente.

Sul punto, vanno valorizzate – in chiave di complementarietà e non di incompatibilità, rispetto al disposto di cui ai commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 – le previsioni di cui agli artt. 282 del D. lgs n. 297/24, 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995, nonché gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato, ma anche a quello a tempo determinato.

Infatti, l’art. 282, comma 1, del D. lgs 297/1994,  prevede che

L’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;come approfondimento della preparazione didattica;come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.

L’art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi d’istituto e per il personale docente in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità.

L’art. 63 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l’amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.

Anche il Consiglio di Stato, nella sopraindicata pronuncia, ha condivisibilmente sostenuto che

“la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarità rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” .

In tali ordine di idee, pertanto, i commi 121 e ss. dell’art. 1 della legge 107/2015 non possono che essere interpretati nel senso di ricomprendere all’interno della cerchia di destinatari anche il personale docente a tempo determinato.

In definitiva, colmata la lacuna previsionale di cui all’art. 1, comma 121 della legge 107/2015 e preso atto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 con la quale sono stati annullati la nota M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 – nella parte in cui specifica che “la Carta docente” e i relativi 500,00 euro annui sono assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato – nonché l’art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, non può che riconoscersi il diritto dei docenti precari di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui attraverso la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Avv. Filomena Iervolino

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