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Assicurazione auto

Assicurazione auto

Assicurazione auto

La legge del 4 agosto 2017 detta legge della concorrenza e del mercato si occupa di diversi argomenti. Quello che sarà oggetto del presente articolo concerne le assicurazioni auto.

La legge si compone di un solo articolo ma di ben 192 commi ed introduce interessanti novità per i consumatori. Infatti lo scopo della normativa sarebbe quello di determinare una graduale riduzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti e anche di aprire un mercato, troppo spesso caratterizzato dall’esistenza di veri e propri cartelli tra le imprese del settore, alla libera concorrenza. Se tale normativa sia in grado di raggiungere l’obbiettivo fissato lo si scoprirà solo nel tempo. Tuttavia le disposizioni in commento debbono essere valutate con favore, e divulgate tra i consumatori al fine di consentirgli in concreto di avvalersene.

Procediamo alla disamina di alcune delle più significative novità.

Preventiva determinazione delle tariffe da parte delle assicurazioni

In primo luogo le imprese di assicurazione debbono stabilire preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Obbligo a contrarre con il consumatore la cui violazione è sanzionata.

Hanno inoltre l’obbligo di contrarre e quindi di accettare le proposte del consumatore, applicando le tariffe preventivamente determinate.

Le imprese possono rifiutare di contrarre con il consumatore solo nel caso in cui le informazioni fornite da quest’ultimo non dovessero risultare veritiere. La violazione dell’obbligo a contrarre da parte delle assicurazioni è sanzionato. Infatti in caso di segnalazione di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell’IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l’IVASS provvede a irrogare le sanzioni che vanno da duemilacinquecento ad euro quindicimila ex art. 314 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 così come novellato dalla stessa legge in commento.

Obblighi informativi a carico degli intermediari

A tutela del consumatore sono stati inseriti dei precisi obblighi informativi a carico degli intermediari, i quali sono tenuti sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base.

Gli intermediari forniscono l’indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

Tutto diventa molto più trasparente per il consumatore il quale potrebbe accedere ad internet per conoscere le tariffe applicate da ciascun assicurazione sul contratto base. Infatti la legge ha disposto che l’IVASS deve adottare disposizioni attuative, in modo da garantire l’accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.

Con le stesse disposizioni sono definite le modalita’ attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo, e’ consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un’agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione. La violazione dell’obbligo di informativa da parte degli intermediari è sanzionata con la nullità del contratto solo a favore del cliente.

 Previsone di una scontistica a favore  del consumatore

Se ricorrono poi alcune circostanze di seguito indicate, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, il consumatore ha diritto a che gli venga praticato uno sconto.

Tale sconto viene determinato dalle assicurazioni, tuttavia la legge prevede che deve trattarsi di uno sconto rilevante da comunicare in sede di preventivo e nel contratto.

Lo sconto deve essere praticato per ciascuna delle condizioni indicate di seguito, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

Le circostanze che fanno scattare il diritto allo sconto sono :

  1. a) l’accettazione da parte del consumatore, su proposta dell’impresa di assicurazione, di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione;
  2. b) l’accettazione da parte del consumatore alla installazione, su proposta dell’impresa di assicurazione, di meccanismi elettronici che registrano l’attivita’ del veicolo, denominati, scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, o l’autorizzazione al permanere dei medesimi se già presenti;
  3. c) l’accettazione da parte del consumatore dell’installazione, su proposta dell’impresa di assicurazione, di meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

Inoltre, considerato che esistono provincie con maggiore tasso di sinistrosita’ il che comporta l’applicazione di un premio più altro, la legge in commento prevede che in queste provincie debba essere prevista una scontistica aggiuntiva rispetto a quella prima indicata, in favore dei consumatori virtuosi e cioè che non abbiano provocato sinistri con responsabilita’ esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell’evidenza dell’attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo elettronico che registra l’attivita’ del veicolo.

Il mancato rispetto da parte dell’impresa di assicurazione dei criteri e delle modalita’

per la determinazione dello sconto è sanzionato dall’IVASS con una sanzione pecuniaria che va da euro 10.000 a euro 80.000 .

Le imprese di assicurazione praticano poi uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l’assicurato contragga piu’ polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

Al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei dispositivi elettronico sul proprio veicolo le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

Inammissibilità della prova testimoniale in caso di omessa preventiva individuazione dei testimoni secondo le modalità di seguito indicate.

In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’ di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non

ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita’ previste. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.

Se i medesimi nominativi di testimoni risultano in più di tre sinistri nell’arco temporale di cinque anni sulla base di segnalazione effettuata all’IVASS viene trasmessa una informativa alla procura della Repubblica.

In linea di massima queste sono le regole che il consumatore deve seguire in caso di stipula di un nuovo contratto assicurativo o in sede di rinnovo. La legge prevede molto altro in tema di risarcimento del danno a persona di lieve entità e di non lieve entità, e stabilisce anche regole in ordine alla portabilità del dispositivo elettronico da far installare sul veicolo da parte del consumatore che voglia avvalersi della scontistica.

Gli altri aspetti della normativa contenuta nella legge in commento verranno illustrati in altro articolo.

Avv. Filomena Iervolino

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