Nonni e nipoti
I nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti.
E’ noto che il numero delle separazioni e dei divorzi è in aumento.
La crisi della famiglia si riverbera inevitabilmente sul tenore economico della famiglia divisa, che impoverita si disgrega ulteriormente.
Non è altrettanto noto che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio di solidarietà.
Coniugato in modo diverso, tale principio consente di porre, per certi versi, rimedio ad alcuni effetti negativi della crisi familiare.
Espressione del principio di solidarietà è ad esempio il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio per l’ex coniuge.
Anche quando ormai il vincolo coniugale risulta sciolto, si parla di solidarietà post-coniugale.
Quindi, esistono una serie di disposizioni legislative, che sono ispirate da tale principio di solidarietà.
Ma quale è il senso di questa parola?
Nel vocabolario italiano si rinviene la seguente definizione :
“Rapporto di comunanza tra i membri di una collettività pronti a collaborare tra loro e ad assistersi a vicenda”.
La famiglia, comprensiva delle rispettive famiglie d’origine dei coniugi, rappresenta una piccola comunità.
E’ la cellula della società, ed i suoi membri dovrebbero, anche in caso di disgregazione del nucleo principale rimanere uniti .
L’obbligo di contribuzione dei nonni
In quest’ottica deve inquadrarsi l’obbligo dei nonni (contemplato dall’art. 316 bis c.c.) .
L’obbligo di contribuzione è sussidiario.
Cioè è subordinato a quello dei genitori.
Tale contribuzione al mantenimento dei nipoti avviene fornendo ai genitori di quest’ultimi, i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli.
I genitori hanno l’obbligo primario ed integrale di mantenere ed istruire la prole, con tutte Ie proprie risorse patrimoniali e reddituali.
Nella maggior parte dei casi i nonni si fanno carico spontaneamente della crisi familiare.
Laddove ciò non avviene l’esistenza di una norma giuridica che sancisca un preciso obbligo di contribuzione dei nonni diventa indispensabile, per offrire maggior tutela alla prole.
Gli adulti, siano essi i genitori o i nonni, hanno precisi doveri nei confronti della prole della famiglia in crisi, doveri che vanno adempiuti senza ma, e senza se.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di concorso degli ascendenti contemplato dall’art. 316 bis c.c. deve ritenersi sussistente, non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, ma anche in quello di omissione volontaria da parte di entrambi o di uno solo di essi.
La ratio della norma è quella di salvaguardare, con la necessaria celerità, ed in modo assoluto, i minori.
In realtà lo stesso vale anche per i maggiorenni studenti non economicamente autosufficienti.
E’ fondamentale che venga garantito il diritto della prole a ricevere una istruzione ed educazione adeguata e rispettosa delle proprie inclinazioni .
La Cassazione ha confermato che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica di questi ultimi (Cassazione Sez. 6-1, n. 17738/2015, Bisogni, Rv. 636835).
Il carattere subordinato dell’obbligazione dei nonni, rispetto a quella dei genitori, comporta che l’obbligo nei confronti dei nonni può essere azionato solo dopo che si sia vanamente agito nei confronti dei genitori.
L’azione nei confronti dei nonni si propone con ricorso da presentarsi innanzi al Tribunale, con un procedimento che ricalca quello del ricorso per ingiunzione di pagamento.
Il ricorso può essere presentato da chiunque vi abbia interesse.
Può prevedere una richiesta di ingiunzione nei confronti dei nonni o nei confronti del terzo debitore di questi ultimi.
Il decreto emesso dal Tribunale, in accoglimento della richiesta formulata, è provvisoriamente esecutivo, e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale nel solo caso in cui le pretese formulate vengano fatte valere nei confronti dei soli nonni.
Nel caso in cui invece la richiesta di ingiunzione venga rivolta nei confronti del terzo debitore dei nonni, il decreto emesso dal Tribunale non potrà costituire titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dei nonni.
Il decreto sebbene provvisoriamente esecutivo potrà essere impugnato nelle forme dell’opposizione al decreto ingiuntivo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del medesimo.
Si apre in tal caso un giudizio ordinario con tutto ciò che comporta in termini di tempi e prosecuzione del giudizio.
Nella Sezione “Casi affrontati”, è riportata l’ordinanza del Tribunale di Benevento, di accoglimento della richiesta di una madre di ottenere dai nonni una contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Nel caso risolto dal Tribunale di Benevento, i nonni sono stati obbligati a contribuire al mantenimento dei nipoti.
A fronte dell’inadempienza del padre dei ragazzi, che pur condannato a provvedere al loro sostentamento, di fatto non aveva mai adempiuto tale obbligo, il Tribunale ha ritenuto giusto che Vi provvedessero i nonni.
Nel caso citato inoltre, è stato richiesta al Tribunale che le somme necessarie per il mantenimento dei ragazzi venissero detratte direttamente dalla pensione dei nonni.
A tal fine, il Tribunale onerava l’Inps di erogare gli importi dovuti in favore della madre dei ragazzi.
Avv. Filomena Iervolino